In tema di danno da cose in custodia, l’art. 2051 cod. civ., presupponendo una responsabilità di tipo oggettivo, richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia. Nel caso trattato Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in conseguenza di una caduta nel cortile condominiale, essendo, da un lato mancata la prova del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, e dall’altro, al contrario, offerta la prova del fortuito costituito proprio dalla disattenta condotta della danneggiata a conoscenza dello stato dei luoghi per essere l’edificio condominiale il luogo di abitazione di sua figlia. Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza 9 luglio 2019, n. 18319.

Fonte Sole 24 Ore