L’ampliamento dei termini relativi all’agevolazione fiscale per l’acquisto prima casa è stata oggetto di una risposta dell’Agenzia Entrate all’interpello 197/E/2025. In particolare:
- Estensione del Termine: La Legge n. 207/2024, all’articolo 1, comma 116, ha esteso da 1 a 2 anni il termine per la vendita della precedente abitazione acquistata con i benefici “prima casa” al fine di non perdere le agevolazioni fiscali sul riacquisto di una nuova “prima casa”.
- Credito d’Imposta: La risposta a interpello n. 197/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo nuovo termine di 2 anni non si applica solo alle imposte indirette agevolate (registro, ipotecaria, catastale o IVA) ma anche al credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.
- Natura Provvisoria del Beneficio: L’Agenzia ha spiegato che il credito d’imposta viene concesso al contribuente in via provvisoria al momento del riacquisto, con la condizione che la vendita del precedente immobile avvenga entro il nuovo termine biennale.
- Decadenza delle Agevolazioni: Il mancato rispetto del termine di 2 anni comporta la decadenza sia dalle agevolazioni fiscali sulle imposte indirette fruite al momento del rogito, sia dal diritto al credito d’imposta.
- Applicazione Temporale: La nuova norma ha effetto su tutti i riacquisti di “prima casa” avvenuti nel corso del 2024, a condizione che siano avvenuti prima della vendita del precedente immobile.
Dubbi Rimasti sull’Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Fattispecie Inversa: l’Amministrazione finanziaria deve ancora chiarire se il termine di 2 anni si possa applicare anche al caso “inverso”, ovvero quando la vendita della precedente abitazione avviene prima del nuovo acquisto della “prima casa”. L’interpello esaminato riguardava infatti la situazione in cui il riacquisto era avvenuto prima della vendita.
10/09/25
